Blog › bollo › Riforma bollo auto: cosa cambia dal 2028 (D.Lgs. 147/2026)

bollo

Riforma bollo auto: cosa cambia dal 2028 (D.Lgs. 147/2026)

Data: 7 maggio 2026
Tempo di lettura: 11 min
Modulo riforma bollo auto 2026 con calendario scadenze personalizzate e libretto di circolazione su marmo bianco
Scritto e verificato dalla Redazione di Autoatto, specializzata in pratiche auto e Codice della Strada. Contenuti basati esclusivamente su fonti ufficiali.
Pubblicato il 7 maggio 2026 · Aggiornato a .
⚠️ Date corrette: D.Lgs. 147/2026 Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 (G.U. n. 185 dell'11 agosto 2026) è in vigore dal 12 agosto 2026: da quel giorno il fermo amministrativo disposto dall'agente della riscossione non sospende il bollo, per tutti i veicoli. Scadenza ancorata all'immatricolazione e pagamento in unica soluzione si applicano invece dal 1° gennaio 2028 ai veicoli immatricolati dopo il 31 dicembre 2027. Per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 2027 scadenze e modalità di pagamento restano invariate, salvo diverse leggi regionali; quelli che escono da un'esenzione o da una sospensione dopo il 31 dicembre 2027 passano però al pagamento annuale in unica soluzione.

🔍 In sintesi: cosa cambia davvero con la riforma del bollo

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 riscrive diverse regole della tassa automobilistica, ma con date diverse per ciascuna novità. Ecco i punti che contano.

  • Dal 12 agosto 2026, per tutti i veicoli: il fermo amministrativo disposto dall'agente della riscossione non sospende più il bollo (art. 19).
  • Dal 12 agosto 2026, vendita a un commerciante: il bollo si interrompe solo se la cessione è trascritta al PRA; la procura a vendere o la fattura non bastano più (art. 17).
  • Dal 1° gennaio 2027: le nuove esenzioni regionali non coprono il superbollo (art. 13).
  • Dal 1° gennaio 2028, solo per i veicoli immatricolati da quella data: primo pagamento entro l'ultimo giorno del mese successivo all'immatricolazione, poi ogni anno entro l'ultimo giorno del mese di immatricolazione (art. 15).
  • Rate: la regola è il pagamento annuale in unica soluzione, ma le Regioni possono consentire per legge il pagamento quadrimestrale per le tipologie di veicoli che individuano (art. 15).
  • Auto immatricolate fino al 31/12/2027: scadenze invariate, salvo diverse leggi regionali.

Verifica il tuo bollo per targa →

Cos'è la riforma del bollo auto (D.Lgs. 147/2026)

La riforma è contenuta nel D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, "Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale", pubblicato nel Supplemento ordinario n. 30/L alla G.U. n. 185 dell'11 agosto 2026 e adottato in attuazione della delega fiscale (L. 9 agosto 2023, n. 111). Il decreto è in vigore dal 12 agosto 2026 (art. 39). Molte novità passano dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI). Le norme sulla tassa automobilistica sono negli articoli da 13 a 22, e non partono tutte insieme: alcune valgono già oggi, altre dal 2027, le nuove scadenze solo dal 2028.

Sul piano dell'inquadramento, l'art. 13 qualifica il bollo come "tributo proprio derivato dotato di maggiore autonomia impositiva" (modifica all'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 68/2011): resta cioè un tributo regionale disciplinato da una cornice statale. L'art. 14 precisa a quale Regione spettano competenza e gettito: quella di residenza del proprietario o, per le persone giuridiche, quella della sede in cui si svolge in via principale la gestione ordinaria, se diversa dalla sede legale. Le imprese già iscritte alla Camera di Commercio devono aggiornare il Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) con l'indirizzo di questa sede entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Cosa cambia e da quando: il calendario della riforma

La tabella riassume le novità in ordine di decorrenza, con l'articolo del decreto di riferimento.

Novità del D.Lgs. 147/2026 sulla tassa automobilistica, per data di decorrenza
Da quandoNovitàArticoloA chi si applica
12 agosto 2026Il fermo disposto dall'agente della riscossione non sospende il bolloArt. 19Tutti i veicoli
12 agosto 2026Vendita a un commerciante: il bollo si interrompe solo con trascrizione al PRA (entro 60 giorni dalla cessione)Art. 17Chi cede il veicolo a un rivenditore
12 agosto 2026Tariffe: "Euro 4, Euro 5 e superiori"; per le moto "Euro 3 e superiori"Art. 20Tutti i veicoli
12 agosto 2026Competenza e gettito per residenza o sede di gestione ordinariaArt. 14Persone fisiche e giuridiche
12 agosto 2026La sezione dell'archivio già prevista dal D.L. 124/2019 prende il nome di ANTAArt. 22Regioni, Agenzia delle Entrate, ACI
1° gennaio 2027Le esenzioni previste da leggi regionali dal 2027 non esonerano dal superbolloArt. 13, c. 2Veicoli soggetti ad addizionale erariale
1° gennaio 2027Noleggio a lungo termine senza conducente: il bollo è a carico dell'utilizzatoreArt. 16Contratti annotati al PRA, stipulati, prorogati o avviati dal 2027
1° gennaio 2027Accertamento esecutivo per i tributi regionaliArt. 8Atti emessi dal 2027 (o prima, se lo prevede una legge regionale)
1° gennaio 2028Scadenza legata al mese di immatricolazione e pagamento annuale; abrogazione del D.M. 462/1998Art. 15Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2028

Nuove scadenze dal 2028: come funzionano

Fino al 31 dicembre 2027 i termini di pagamento sono quelli del D.M. Finanze 18 novembre 1998, n. 462, un decreto nazionale che fissa periodi fissi per categoria di veicolo (ad esempio periodi annuali decorrenti dal 1° gennaio, 1° maggio o 1° settembre, oppure dal 1° febbraio o 1° agosto, a seconda di potenza, alimentazione e uso), con pagamento nel mese iniziale del periodo. Restano salve le regole che le singole Regioni hanno stabilito con propria legge.

Dal 1° gennaio 2028 l'art. 15 aggiunge nuove regole all'art. 5, comma 32, del D.L. 953/1982 e abroga il D.M. 462/1998. Per i veicoli immatricolati da quella data:

  • l'obbligazione copre dodici mesi a partire dal mese di immatricolazione;
  • il primo pagamento va fatto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione;
  • le scadenze successive cadono ogni anno nell'ultimo giorno del mese di immatricolazione, cioè un mese prima rispetto alla prima scadenza.

In pratica il primo bollo ha un mese di tolleranza in più; dal secondo anno si paga entro la fine del mese in cui l'auto è stata immatricolata. Ecco qualche esempio.

Esempi di scadenza per veicoli immatricolati dal 2028 (art. 15 D.Lgs. 147/2026)
Data immatricolazionePrima scadenza bolloScadenze successive
15 gennaio 202829 febbraio 202831 gennaio di ogni anno, dal 2029
3 aprile 202831 maggio 202830 aprile di ogni anno, dal 2029
22 settembre 202831 ottobre 202830 settembre di ogni anno, dal 2029
10 dicembre 202831 gennaio 202931 dicembre di ogni anno, dal 2029

Se il veicolo esce da un regime di esenzione o sospensione, si paga per il periodo che va dal mese della cessazione al mese che precede quello di prima immatricolazione, entro il mese successivo a quello della cessazione; da lì in poi si torna alla scadenza annuale.

💡 Cambia il proprietario, non la scadenza Per i veicoli immatricolati dal 2028 la scadenza è legata al mese di prima immatricolazione del veicolo, non al proprietario: se l'auto viene rivenduta, il nuovo intestatario mantiene lo stesso mese di scadenza.

Pagamento annuale e rate quadrimestrali: cosa prevede il decreto

Per i veicoli immatricolati dal 2028 la regola generale è che la tassa "è corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione" (art. 15). Le rate però non sono abolite: la stessa norma prevede che il bollo possa essere pagato quadrimestralmente, a partire dal mese di immatricolazione, per le tipologie di veicoli individuate dalle Regioni con propria legge. Se e per quali veicoli il frazionamento sarà disponibile dipende quindi dalla legge della tua Regione.

Per confronto, il regime del D.M. 462/1998 già prevedeva periodi quadrimestrali o semestrali, in alternativa al pagamento annuale, solo per alcune categorie fissate a livello nazionale (ad esempio veicoli destinati al noleggio senza conducente o alcuni veicoli a gasolio). Per i veicoli già immatricolati al 31 dicembre 2027 queste scadenze restano in vigore, salvo diverse leggi regionali. Un'altra cosa sono le rate concesse per saldare un debito di bollo già scaduto: ne parliamo nella guida sulla rateizzazione del bollo arretrato.

Regime fino al 31/12/2027 e regime per i veicoli immatricolati dal 1/1/2028
AspettoVeicoli immatricolati fino al 31/12/2027Veicoli immatricolati dal 1/1/2028
Riferimento della scadenzaPeriodi fissi nazionali per categoria di veicolo (D.M. 462/1998), salvo leggi regionaliMese di immatricolazione del singolo veicolo
Termine di pagamentoNel mese iniziale del periodo fisso1° pagamento: ultimo giorno del mese successivo all'immatricolazione; poi ultimo giorno del mese di immatricolazione
FrazionamentoPeriodi quadrimestrali o semestrali solo per alcune categorie (D.M. 462/1998)Unica soluzione annuale; quadrimestrale se lo prevede la legge regionale per quella tipologia di veicolo
Regione competenteResidenza del proprietario o sede di gestione ordinaria della persona giuridica (art. 14, in vigore dal 12/8/2026 per tutti)

🔍 Auto immatricolata fino al 2027? Verifica scadenza e importo

Per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 2027 le scadenze non cambiano, salvo diverse leggi regionali. Puoi verificare in pochi secondi la scadenza e l'importo dovuto direttamente per targa, senza SPID.

  • Bollo auto — calcolo e verifica scadenza per targa e regione di residenza
  • Visura PRA — fermi amministrativi, ipoteche e dati ufficiali del veicolo

Verifica il tuo bollo →

Fermo amministrativo e bollo: la nuova regola dal 12 agosto 2026

L'art. 5, comma 37, del D.L. 953/1982 prevede da tempo che la perdita di possesso del veicolo (per forza maggiore o fatto di terzi) e l'indisponibilità dovuta a un provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, se annotate al PRA, fanno venir meno l'obbligo di pagamento per i periodi d'imposta successivi all'annotazione.

L'art. 19 del D.Lgs. 147/2026 aggiunge a quel comma una regola espressa: il bollo è comunque dovuto quando il fermo amministrativo è disposto ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. 602/1973 (dal 1° gennaio 2027 il riferimento diventa l'art. 187 del testo unico versamenti e riscossione, D.Lgs. 33/2025) dall'agente della riscossione o dai soggetti a cui la Regione ha affidato la riscossione del tributo. La regola è in vigore dal 12 agosto 2026 e vale per tutti i veicoli, qualunque sia la data di immatricolazione.

Restano invece esclusi dal pagamento, se annotati al PRA, i periodi di perdita di possesso (ad esempio per furto) e di indisponibilità per provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione (ad esempio un sequestro). La novità riguarda solo il fermo dell'agente della riscossione. Per capire come funziona l'annotazione vedi la guida sulla perdita di possesso al PRA; per cancellare un fermo, quella sul fermo amministrativo auto.

Vendita a un commerciante: bollo sospeso solo con trascrizione al PRA

Chi affida l'auto a un concessionario o a un rivenditore perché la rivenda può smettere di pagare il bollo nel periodo in cui il veicolo resta in vendita. Dal 12 agosto 2026 l'art. 17 riscrive questa regola (commi 44-49 dell'art. 5 del D.L. 953/1982):

  • l'interruzione scatta solo se la cessione al commerciante è trascritta al PRA;
  • la consegna con procura speciale a vendere o l'esibizione della fattura di vendita al concessionario, senza trascrizione, non bastano più;
  • l'interruzione decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data della cessione e dura fino al mese precedente alla rivendita;
  • se la trascrizione avviene oltre 60 giorni dalla cessione, non c'è interruzione per i periodi fino alla data della trascrizione effettiva;
  • per ogni veicolo il commerciante versa all'ente impositore un diritto fisso di 1,55 euro, a cui la Regione può rinunciare.

Se vendi a un privato valgono invece le regole ordinarie del passaggio di proprietà.

L'Archivio nazionale delle tasse automobilistiche (ANTA)

L'art. 22 non crea un nuovo ente. Dà il nome di "Archivio nazionale delle tasse automobilistiche – ANTA" alla sezione dell'archivio già prevista dall'art. 51, comma 2-bis, del D.L. 124/2019 e la rende stabile, eliminando la parola "transitoriamente".

  • Chi lo gestisce: il gestore del PRA, cioè l'ACI, secondo gli indirizzi approvati ogni anno dal comitato interregionale CIGANTA (protocollo d'intesa tra Regioni, Province autonome e Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 aprile 2003).
  • Cosa fa: integra i dati con gli archivi dei singoli enti impositori, supporta la piattaforma PagoPA (calcolo dell'importo dovuto e abbinamento del versamento all'ente competente) e fornisce agli enti i dati utili anche contro l'evasione.
  • Cosa non fa: non sostituisce gli archivi esistenti. Regioni, Province autonome e Agenzia delle Entrate continuano a gestire i propri.
  • Da dove arrivano i dati: la Tabella A del decreto elenca 13 fonti, tra cui PRA, archivi regionali, Archivio nazionale dei veicoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), Anagrafe tributaria, Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), AIRE e Registro delle imprese.

Il decreto non fissa una data di attivazione, perché la sezione esisteva già. Se paghi il bollo alla Regione sbagliata, l'art. 18 obbliga l'ente che ha incassato a riversare le somme a quello competente; gli enti mettono a disposizione un modello di comunicazione per segnalare il versamento. Per i cambi di residenza vedi la guida al bollo e cambio di Regione.

Cosa possono fare le Regioni dopo la riforma

Il decreto assegna alle Regioni alcuni margini precisi:

  • Rate quadrimestrali per i veicoli immatricolati dal 2028, per le tipologie individuate con legge regionale (art. 15).
  • Scadenze diverse per i veicoli già immatricolati al 31 dicembre 2027, sempre con legge regionale (art. 15).
  • Riduzioni per chi paga con addebito diretto su conto corrente bancario o postale, anche con un tetto massimo o un importo fisso (art. 2, che modifica l'art. 118-ter del D.L. 34/2020). Vedi la guida alla domiciliazione del bollo.
  • Esenzioni regionali: quelle previste da leggi regionali dal 1° gennaio 2027 non esonerano dal superbollo (l'addizionale erariale dell'art. 23, comma 21, del D.L. 98/2011), per il quale valgono solo le esenzioni stabilite con legge statale (art. 13, c. 2). Dettagli nella guida al superbollo.
  • Diritto fisso di 1,55 euro sulle cessioni ai commercianti: la Regione può rinunciare a incassarlo (art. 17).

Dal 2027 cambia anche il lato della riscossione: per gli atti emessi dal 1° gennaio 2027 (o prima, se lo prevede una legge regionale) l'avviso di accertamento sui tributi regionali diventa esecutivo: contiene già l'intimazione a pagare e, decorsi 60 giorni dal termine per il pagamento, il soggetto indicato nell'atto può procedere alla riscossione, anche forzata (art. 8). Come comportarsi se ne ricevi uno è spiegato nella guida all'avviso di accertamento del bollo.

Impatto pratico per gli automobilisti: 5 cose da fare

Le azioni utili dipendono dalla data di immatricolazione e dalla tua situazione.

  1. Controllare la data di immatricolazione: se l'auto è immatricolata dal 1° gennaio 2028, annota la prima scadenza (fine del mese successivo) e il mese ricorrente (fine del mese di immatricolazione).
  2. Continuare con le scadenze attuali se l'auto è immatricolata fino al 31 dicembre 2027, salvo novità della legge della tua Regione. Puoi controllarle con la verifica per targa.
  3. Pretendere la trascrizione al PRA se consegni l'auto a un rivenditore: senza trascrizione entro 60 giorni dalla cessione il bollo continua a essere dovuto.
  4. Pagare il bollo anche con un fermo dell'agente della riscossione: dal 12 agosto 2026 non sospende più la tassa. Verifica la situazione con la visura PRA per evitare sanzioni.
  5. Segnalare il versamento se hai pagato la Regione sbagliata, con il modello di comunicazione messo a disposizione dall'ente impositore (art. 18).

Cosa non cambia con la riforma

  • Formula di calcolo (kW × tariffa per classe Euro): resta la stessa. L'art. 20 aggiorna però le tabelle tariffarie: la fascia "Euro 4 e Euro 5" diventa "Euro 4, Euro 5 e superiori" e, per le moto, la fascia "Euro 3" diventa "Euro 3 e superiori". Per il calcolo vedi la guida sul calcolo del bollo auto.
  • Esenzioni statali (ad esempio per i veicoli dei disabili): il D.Lgs. 147/2026 non ne modifica requisiti né procedura di richiesta. L'unica novità sulle esenzioni è quella sul superbollo (art. 13, c. 2).
  • Modalità di pagamento: ACI, BolloNet, App IO, home banking, tabaccai. Nessun canale è stato rimosso.
  • Sanzioni e ravvedimento operoso per i pagamenti tardivi: gli artt. 13-22 non toccano le percentuali. Per i dettagli vedi l'articolo dedicato al bollo scaduto.

🔍 Verifica subito la tua posizione bollo

Tra cambi di residenza, fermi e nuove scadenze, è facile perdere il filo. Con i nostri strumenti puoi verificare in pochi minuti l'importo dovuto, la prossima scadenza e la presenza di eventuali fermi amministrativi sul tuo veicolo.

  • Bollo auto — verifica scadenza e importo per targa, aggiornati alla normativa vigente
  • Visura PRA — controllo proprietario, fermi, ipoteche e dati tecnici dal Pubblico Registro Automobilistico

Verifica per targa →

Scadenze ed esenzione 2027: l'art. 2 del D.L. 17 settembre 2026, n. 162 (G.U. n. 216/2026) esenta una sola auto per persona fisica (benzina o diesel, anche ibrida, fino a 80 kW, assicurata) per i pagamenti con termine ordinario tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027. Conta il termine, non il periodo coperto: un bollo scaduto a dicembre 2026 e da pagare entro gennaio 2027 può rientrare, uno scaduto a dicembre 2027 no. Il decreto va convertito entro il 16 novembre 2026: le regole possono cambiare. Dettagli nella guida all'esenzione bollo auto 2027.

Domande frequenti sulla riforma del bollo auto

La riforma del bollo si applica anche alla mia auto immatricolata nel 2024?

Solo in parte. Le nuove scadenze legate al mese di immatricolazione si applicano ai veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2028: per un'auto del 2024 restano le scadenze attuali, salvo diverse leggi regionali, e passa al pagamento annuale solo se esce da un'esenzione o sospensione dopo il 31 dicembre 2027. Valgono invece anche per la tua auto, dal 12 agosto 2026, la regola sul fermo dell'agente della riscossione (art. 19) e quella sulla vendita ai commercianti (art. 17).

Quando scade il bollo per un'auto immatricolata a marzo 2028?

La prima scadenza è il 30 aprile 2028, ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione. Dal 2029 si paga ogni anno entro il 31 marzo, ultimo giorno del mese di immatricolazione (art. 15 D.Lgs. 147/2026). Conta il mese, non il giorno: un'auto immatricolata il 2 o il 30 marzo ha le stesse scadenze.

Se vendo l'auto, la scadenza del bollo cambia?

No. Per i veicoli immatricolati dal 2028 la scadenza è legata al mese di prima immatricolazione del veicolo, non al proprietario, quindi il nuovo intestatario mantiene lo stesso mese. Se vendi a un commerciante, ricorda che il bollo si interrompe solo con la trascrizione della cessione al PRA (art. 17). Per i passaggi tra privati vedi la nostra guida al passaggio di proprietà.

La riforma abolisce il pagamento del bollo a rate?

No. Per i veicoli immatricolati dal 2028 la regola è il pagamento annuale in unica soluzione, ma l'art. 15 consente alle Regioni di prevedere con legge il pagamento quadrimestrale per le tipologie di veicoli che individuano. Per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 2027 restano le scadenze in vigore a quella data, compresi i periodi quadrimestrali o semestrali previsti per alcune categorie, salvo diverse leggi regionali.

Devo pagare il bollo anche se la mia auto è in fermo amministrativo?

Sì, se il fermo è disposto dall'agente della riscossione (o dal soggetto incaricato dalla Regione) ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. 602/1973: dal 12 agosto 2026 il bollo è comunque dovuto (art. 19 D.Lgs. 147/2026). Restano esclusi dal pagamento, se annotati al PRA, i periodi di perdita di possesso (come il furto) e di indisponibilità per provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione (come il sequestro). Per cancellare il fermo vedi la guida sul fermo amministrativo auto.

Cos'è l'ANTA e chi lo gestisce?

L'Archivio nazionale delle tasse automobilistiche (ANTA) è il nome che l'art. 22 del D.Lgs. 147/2026 dà alla sezione dell'archivio già prevista dall'art. 51, comma 2-bis, del D.L. 124/2019. È tenuto dal gestore del PRA (ACI) secondo gli indirizzi del comitato interregionale CIGANTA; Regioni e Agenzia delle Entrate continuano a gestire i propri archivi. Il decreto non fissa una data di attivazione, perché la sezione esisteva già.

Le esenzioni dal bollo cambiano con la riforma?

Il D.Lgs. 147/2026 non cambia requisiti né procedura delle esenzioni esistenti. L'unica novità è che le esenzioni introdotte da leggi regionali dal 1° gennaio 2027 non valgono per il superbollo, per il quale contano solo le esenzioni previste da legge statale (art. 13, c. 2). Per il 2027 è prevista anche un'esenzione temporanea introdotta da un decreto diverso, il D.L. 162/2026: vedi la guida all'esenzione bollo auto 2027.

La riforma aumenta o diminuisce l'importo del bollo?

La formula di calcolo (kW per tariffa della classe Euro) resta la stessa. L'art. 20 aggiorna le tabelle tariffarie: la fascia "Euro 4 e Euro 5" diventa "Euro 4, Euro 5 e superiori" e, per le moto, "Euro 3" diventa "Euro 3 e superiori". Le Regioni possono inoltre prevedere riduzioni per chi paga con addebito diretto in conto (art. 2). Per conoscere l'importo per la tua targa usa la verifica bollo per targa.

Cosa rischio se pago il bollo in ritardo?

La riforma non cambia le sanzioni: per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione base è il 25% dell'importo non versato, ridotta al 12,5% se paghi entro 90 giorni, oltre agli interessi, con possibilità di ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 471/1997, oggi confluito nel Testo unico delle sanzioni tributarie, D.Lgs. 173/2024). Dal 2027, inoltre, gli avvisi di accertamento regionali diventano esecutivi (art. 8 D.Lgs. 147/2026). Tutti i dettagli sono nell'articolo sul bollo auto scaduto.

💡 Approfondimenti correlati Per i dettagli operativi su calcolo, pagamento e sanzioni consulta la guida al calcolo del bollo, l'articolo sul bollo scaduto e quello sul bollo in leasing e noleggio a lungo termine.

Fonti ufficiali / Official sources: Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 147/2026 (S.O. n. 30/L alla G.U. n. 185/2026) | Normattiva — D.L. 953/1982, art. 5 | Normattiva — D.M. 462/1998 | Normattiva — D.L. 162/2026, art. 2 | Agenzia delle Entrate — Bollo auto | ACI — Tasse automobilistiche

Articolo aggiornato a / Article updated: . Le tariffe e le procedure indicate fanno riferimento alla normativa vigente. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti sul portale ufficiale.